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Il riparto varia a seconda che ad essere convenuto sia il medico o la struttura sanitaria
di Valeria Zeppilli Nel campo della responsabilit medica, il riparto dell'onere della prova varia a seconda di quale sia il soggetto convenuto in giudizio dal paziente, ovverosia se si tratti del medico o della struttura sanitaria.
A seguito dell'emanazione della legge Gelli (che ha profondamente riformato il campo della responsabilit medica), infatti, oggi non pi lasciato spazio all'interpretazione ma la struttura risponde sempre a titolo contrattuale, mentre la responsabilit del medico nei confronti del paziente di natura extracontrattuale (salvo il caso in cui il sanitario abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente).
Sul piano dell'onere probatorio, ci si traduce nella circostanza che, se a essere convenuta in giudizio la struttura sanitaria, il paziente danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando l'inadempimento astrattamente indoneo a cagionare il danno lamentato.
Grava invece sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare, quale soggetto debitore, o di non aver posto in essere alcun inadempimento o che, pur essendovi stato un inadempimento, lo stesso non risultato eziologicamente rilevante.
La circostanza che, invece, il medico risponde nei confronti del paziente a titolo extracontrattuale si riflette, sul piano della prova, nell'onere ben pi gravoso per il paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno di dimostrare il danno subito, il nesso causale che lega questo alla condotta imputata al medico e la colpa o il dolo del sanitario.
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